Whistleblowing

Al fine di contrastare e prevenire la corruzione, la cattiva amministrazione e, più in generale, le violazioni di legge, la Società C.E.F.I. S.r.l. Costruzioni Edili Ferroviarie ed Industriali (di seguito “Società” o “C.E.F.I.”) in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. del 10 marzo 2023 n. 24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali“, nonché delle indicazioni fornite dall’ANAC, ha predisposto appositi canali interni per consentire agli stakeholders di segnalare, in modo sicuro e riservato, comportamenti, atti od omissioni che possano integrare violazioni di normative interne o esterne alla Società.

Chi puo’ segnalare?

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo della Società, in qualità di:

  • lavoratori subordinati;
  • lavoratori autonomi;
  • collaboratori, liberi professionisti e i consulenti;
  • stagisti e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La segnalazione puo’ essere effettuata:

  • quando il rapporto giuridico è in corso;
  • durante il periodo di prova, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Sono ammesse segnalazioni anonime?

Le segnalazioni anonime sono ammesse se sufficientemente circostanziate e sono trattate alla stregua di quelle “nominative”. In tal caso, le misure di protezione per le ritorsioni saranno applicabili solo se la persona segnalante viene successivamente identificata

Cosa si può segnalare?

La segnalazione può avere ad oggetto due tipi di violazioni, come di seguito riassunto:
Violazioni Normativa Nazionale

  1. Illeciti su materie ex
    art. 2, comma I, lett. a) num. da 3 a 6 (appalti pubblici, salute pubblica, tutela dei dati personali, tutela dei consumatori, ambiente, concorrenza e aiuti di Stato….)
  2. Ove sia adottato un Modello 231
    Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del d.lgs. 231/01 o del Codice Etico della Società.

Violazioni Normativa Europea

  1. applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
  2. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (ad esempio le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione).
  3. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato).
  4. Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione (es. atti che ledono il principio di libera concorrenza)

Cosa NON si può segnalare?

  • le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. “voci di corridoio” o “sentito dire”).
  • le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona  segnalante  o  della persona che  ha  sporto  una  denuncia  all’autorità  giudiziaria  o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai  propri  rapporti di lavoro  o  di  impiego  pubblico  con  le  figure  gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato;
  • violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al decreto (sono escluse ad esempio le segnalazioni regolate dal Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”. e dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
  • violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

Quali informazioni deve contenere la segnalazione?

Le segnalazioni devono essere più possibile circostanziate, includendo tutti gli elementi utili al Gestore delle segnalazioni per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza.

A tal fine i segnalanti devono fornire almeno i seguenti elementi:

  • le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  • la descrizione del fatto con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo e di luogo);
  • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati (cd segnalato).
  • A meno che la segnalazione non sia anonima, le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’azienda;
  • l’insussistenza di eventuali interessi privati collegati alla segnalazione e la propria buona fede;
  • ogni informazione o prova (allegando i relativi documenti) che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato, in particolare anche l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • Ove la segnalazione non sia anonima, i dati identificativi del segnalante (nome, cognome, qualifica, etc.). Come meglio si dirà, questi ultimi sono assistiti da specifiche misure di sicurezza tecniche ed organizzative volte a garantire l’assoluta riservatezza sull’identità del segnalante.

Ove la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il Gestore delle segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il Portale Whistleblowing o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Si precisa che le segnalazioni anonime sono ammesse se sufficientemente circostanziate e sono trattate alla stregua di quelle “nominative”. In tal caso, le misure di protezione per le ritorsioni saranno applicabili solo se la persona segnalante viene successivamente identificata.
Le segnalazioni non devono contenere dati personali eccedenti, bensì solo i dati necessari per dimostrare la fondatezza della denuncia. Di norma, quindi non andranno inseriti dati particolari, né dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o giudiziari. Qualora le segnalazioni contenessero suddette categorie di dati personali, riferiti al segnalante o a terzi, e gli stessi non risultassero necessari per il perseguimento delle suddette finalità, la società provvederà a distruggerli o, se ciò non risultasse possibile, ad oscurarli, fatti salvi i casi autorizzati dalla legge o da un provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Qualora la segnalazione non rientri nella presente procedura, secondo la definizione dell’ambito oggettivo appena descritto, l’Organismo provvederà ad inoltrarla all’area aziendale/organo competente e/o alle Autorità competenti, come di seguito precisato . Tali segnalazioni sono, in ogni caso, considerate “protette”. Ciò significa che l’organismo preposto non rivela l’identità o i dati personali di chiunque abbia trasmesso tale segnalazione senza averne ottenuto previamente l’esplicito consenso – sempre che la sua divulgazione non sia imposta dalla legge, da indagini o successivi procedimenti giudiziari.
In tutti i casi sopra indicati di comunicazione, il Titolare garantisce che verranno sempre adottate le opportune misure atte ad evitare una non necessaria circolazione delle informazioni, al fine di garantire la opportuna riservatezza in vista delle particolari finalità dei trattamenti in oggetto.

Come si può segnalare?

Un soggetto Segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni precedentemente indicate al par. 3, ha la possibilità di effettuare una Segnalazione, scritta o orale, utilizzando i canali interni di seguito riportati:

-Tramite il Portale Whistleblowing , raggiungibile al seguente indirizzo web dedicato: https://cefisrl.segnalazioni.net/

La piattaforma consente a chiunque – attraverso un percorso guidato on-line – di effettuare le segnalazioni garantendo la riservatezza sull’identità del segnalante o, ove prescelto, il totale anonimato. Il sistema, infatti, consente di inviare segnalazioni senza l’obbligo di registrarsi né di dichiarare le proprie generalità. Qualora il segnalante scelga di indicare le proprie generalità, ne è garantita la riservatezza.
La piattaforma consente di dialogare in modo riservato con il segnalante, senza possibilità, per il ricevente o altri soggetti, di rintracciare l’origine della segnalazione.L’accesso al Portale Whistleblowing è, infatti, soggetto alla politica “no-log” al fine di impedire l’identificazione del segnalante che intenda rimanere anonimo: ciò significa che i sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale (indirizzo IP) anche nel caso in cui l’accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale.
Le segnalazioni trasmesse mediante il Portale Whistleblowing sono ricevute esclusivamente dal Gestore delle segnalazioni. L’associazione dell’identità del segnalante alla segnalazione può, infatti, essere effettuata esclusivamente dal soggetto preposto alla gestione delle segnalazioni.
Il trattamento dei dati contenuti nelle segnalazioni avviene con logiche di organizzazione ed elaborazione in grado di garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare, la trasmissione dei dati forniti dal segnalante mediante l’utilizzo della piattaforma è gestita con protocollo HTTPS. Sono inoltre applicate tecniche di cifratura, garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse. Dopo l’accesso al Portale il segnalante potrà scegliere se utilizzare la casella vocale oppure procedere alla compilazione di un questionario composto da domande aperte che gli permetteranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, etc.).
Il Portale chiederà al segnalante se intende o meno rivelare la propria identità. In ogni caso il segnalante potrà fornire le proprie generalità anche in un secondo momento, anche attraverso il sistema di messagistica previsto dal Portale. La casella vocale, invece, allo stesso fine, prevede meccanismi di camuffamento della voce.
Nel momento dell’invio della segnalazione, ove il segnalante decida di restare anonimo, il Portale rilascerà al segnalante un codice identificativo univoco (ticket). Questo numero, conosciuto solamente dal segnalante, non potrà essere recuperato in alcun modo in caso di smarrimento. Il ticket servirà al segnalante per accedere, sempre tramite il Portale, alla propria segnalazione al fine di: monitorarne lo stato di avanzamento; inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione; fornire le proprie generalità; rispondere ad eventuali domande di approfondimento.
Diversamente, ove il segnalante decida di registrarsi, rilascerà il proprio indirizzo e-mail e sceglierà le proprie credenziali (ID e Password) per accedere alla propria area personale, attraverso la quale potrà monitorare lo stato di avanzamento della propria segnalazione e dialogare in modo riservato con il Gestore delle segnalazioni, al fine di fornire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione o di rispondere a richieste di approfondimenti.
Queste credenziali dovranno essere custodite a cura del segnalante. Si precisa che né C.E.F.I. S.r.l.  né il Gestore delle segnalazioni avranno accesso alle credenziali di accesso (per il dettaglio vedi il Manuale d’uso della piattaforma) e che l’eventuale indirizzo e-mail rilasciato non sarà noto neanche al fornitore stesso della Piattaforma e sarà utilizzato soltanto al fine di inviare degli alert sullo stato di avanzamento della segnalazione.

-Tramite un incontro diretto: Nel caso in cui il segnalante preferisca incontrare di persona il Gestore delle segnalazioni, può richiedere a quest’ultimo tramite il seguente recapito: +39 3664956410, di fissare un incontro che può aver luogo in presenza fisica contestuale ovvero anche mediante sistemi di comunicazione a distanza, pur garantendo i criteri di riservatezza imposti da normativa.
In tal caso il Gestore delle segnalazioni fissa l’incontro in un tempo ragionevole.
Al momento dell’incontro, il Gestore delle segnalazioni – previo rilascio dell’informativa sul trattamento dei dati personali e/o delle informazioni necessarie a reperire il testo completo di tale informativa – al fine di garantire la tracciabilità della segnalazione orale e lo stesso livello di protezione assicurato alle segnalazioni scritte, procede a registrare la segnalazione sulla piattaforma gestionale informatica, registrando sulla stessa tutti gli avanzamenti dell’attività istruttoria.

Chi può fornire assistenza al segnalante?

Il segnalante può decidere di rivolgersi ad un soggetto in cui ripone la propria fiducia che, operando in qualità di “Facilitatore” ai sensi della normativa in esame, riceve analoga tutela del segnalante.

Come si può consultare una segnalazione inviata e conoscerne l’esito?

Al momento dell’invio della segnalazione tramite il Portale Whistleblowing, il segnalante riceverà un codice identificativo univoco  che potrà utilizzare per accedere, sempre tramite il Portale, alla propria segnalazione al fine di: monitorarne lo stato di avanzamento; inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione; fornire le proprie generalità; rispondere ad eventuali domande di approfondimento.

In ogni caso, il Gestore della segnalazione:

  • rilascia al segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione:
  • fornisce riscontro tempestivo alle eventuali richieste inoltrate dal segnalante attraverso i canali di segnalazione (sistema di messaggistica implementato sulla piattaforma)
  • fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Chi gestisce la segnalazione?

La gestione delle segnalazioni  è affidata all’Organismo di Vigilanza (di seguito “Gestore delle segnalazioni”) designato dalla Società ex D.lgs 231/01.

Il Gestore in qualità di destinatario della segnalazione:

  • è autonomo e indipendente;
  • garantisce un giudizio equo e imparziale sulla segnalazione ricevuta;
  • rispetta gli obblighi di riservatezza, specie sull’identità del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti (facilitatore, familiari, colleghi di lavoro, testimoni, etc);
  • gestisce la segnalazione (valuta l’ammissibilità e svolge l’istruttoria sui fatti o sulle condotte segnalate);
  • gestisce le interlocuzioni con il segnalante (avvisi di ricevimento e chiusura della segnalazione e scambi di informazioni);
  • comunica l’esito al segnalante (dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata).
  • Assicura adeguata pubblicità alla presente procedura e sugli altri canali (canale esterno, divulgazione pubblica, denuncia) previsti dal D. lgs 24/2023 con particolare riguardo ai presupposti per accedervi ai soggetti competenti e alle procedure.

Qualora la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall’amministrazione o ente quest’ultimo procederà a trasmetterla, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Quali sono le tutele per il segnalante?

Il sistema di protezione previsto dal d.lgs. n. 24/2023 si articola sui seguenti tipi di tutela:

  1. la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
  2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall’ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
  3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
  4. la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

Tali misure sono estese, oltre al segnalante, ai seguenti soggetti:

  • al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata). A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega di un Ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest’ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese. Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale;
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all’ art. 2113, co.4, del codice civile.

Le misure di protezione non sono garantire nel caso in cui si configuri a carico del segnalante una responsabilità a titolo di calunnia e/o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 c.c. e nelle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Come è tutelata la riservatezza del segnalante?

La C.E.F.I. S.r.l. garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante a partire dalla fase di ricezione della segnalazione, nel rispetto delle previsioni di legge. A tal fine i dati personali identificativi del segnalante sono conservati in modo da essere visibili esclusivamente al Gestore preposto alla gestione della segnalazione. La società adotta tutte le garanzie e le misure tecniche ed organizzative previste dalla legge al fine di tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante, in modo che la stessa non sia rivelata a terzi senza l’espresso consenso di quest’ultimo, salvo il caso di segnalazioni in mala fede o diffamatorie. Tra queste misure è incluso l’oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante ma anche degli altri soggetti la cui identità, in base al d.lgs. 24/2023, deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione), qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

Quando si può rivelare l’identità del segnalante?

In caso di procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; l’identità del segnalante potrà essere rivelata soltanto laddove:

  • la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa e la conoscenza dell’identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; e
  • vi sia il consenso del segnalante.

In tal caso la Società avrà cura di comunicare, sempre previamente, in forma scritta al segnalante le motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.

In che ipotesi la tutela del segnalante non è garantita?

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi abbia effettuato una segnalazione in buona fede, a prescindere che la segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno.

Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela e riservatezza del segnalante.

La tutela del segnalante non è garantita nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione. Sono previste sanzioni nei confronti del segnalante, ove si riuscisse a risalire allo stesso nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

La Società potrà, inoltre, intraprendere le opportune iniziative anche in sede giuridica.

Sanzioni

La violazione dei principi fissati nella presente procedura viene perseguita, con tempestività ed immediatezza.
C.E.F.I. S.r.l. si riserva il diritto di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del segnalante in caso di abuso dello strumento “Wistleblowing”, ad esempio in ipotesi di segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.
Le sanzioni verranno applicate sulla base dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970), dei singoli Contratti Collettivi Nazionali e del sistema disciplinare ex MOG 231, fatta salva la possibilità di far valere ulteriori diritti e interessi nelle sedi legali opportune.
Resta valida la responsabilità penale e disciplinare del Whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.

Quando e come può essere effettuata una segnalazione ad ANAC

Nelle ipotesi previste dalla legge (art. 6 del Decreto), il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell’ANAC, all’indirizzo https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/.

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l’ANAC può avvenire solo se:

  • il canale di segnalazione interna, di cui alla presente Procedura, non risulti attivo o, anche se attivo, non è conforme alle prescrizioni di cui al Decreto;
  • Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed a questa non ha fatto seguito alcun riscontro;
  • Vi sono fondati motivi di ritenere che, avvalendosi del Canale di Segnalazione Interno, non vi sarebbe alcun efficace riscontro o che la segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsioni in capo al segnalante;
  • Vi sono fondati motivi di ritenere che la violazione oggetto di segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Quando è possibile effettuare una segnalazione tramite Divulgazione pubblica

Attraverso la divulgazione pubblica vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Il ricorso a tale canale è ammesso esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:

  • che si sia previamente utilizzato il canale interno e/o esterno, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito entro i termini previsti dal decreto;
  • che il segnalante ritenga sussistere fondati motivi di un “pericolo imminente e palese per il pubblico interesse”, considerato come una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all’incolumità fisica di una o più persone, che richieda che la violazione sia tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedirne gli effetti.
  • che il segnalante ritenga sussistere fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare un rischio di ritorsione oppure non avere efficace seguito perché ad esempio potrebbe ricorrere un pericolo di distruzione delle prove o di collusione tra l’autorità preposta a particolarmente gravi di negligenza o comportamenti dolosi all’interno dell’ente

Per inviare una segnalazione tramite il Portale Whistleblowing, clicca qui https://cefisrl.segnalazioni.net/

Per ulteriori informazioni sulla procedura e sul trattamento dei dati personali, verificare sul sito web la sezione “Whisltleblowing” e prendere visione della “Policy Whistleblowing”.

Per contattare il Gestore delle segnalazioni e richiedere un incontro diretto, al seguente recapito telefonico: +39 3664956410.

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

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INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING

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